Il commercio ambulante: quali sono le regole?
Prodotti di abbigliamento e generi alimentari si possono vendere su aree pubbliche? Quali sono le normative e le autorizzazioni necessarie per il commercio ambulante?
Le possibilità che il commercio offre per la vendita di prodotti sono molteplici: dal negozio fisico allo store online, passando per il commercio ambulante o itinerante.
Ogni tipologia di commercio ha le due regole e i suoi obblighi da rispettare. Ma il punto centrale per tutti resta sempre il cliente e la soddisfazione delle sue esigenze. Per far sì che questo accada bisogna cercare di trovare delle soluzioni che possano semplificare attività quotidiane, come ad esempio i pagamenti e la fatturazione. Per i commercianti che hanno un negozio fisico i sistemi di EasyCassa sono lo strumento più adatto: la tecnologia dei registratori di cassa, infatti, permette di gestire diversi task lasciando agli esercenti più tempo per concentrarsi su coloro che si recano in store.
Anche nel caso del commercio ambulante, però, l’attenzione al cliente deve essere prioritaria. E a proposito di questa tipologia di commercio, quali sono le regole che devono essere rispettate? Come si ottiene la licenza per il commercio itinerante?
Ecco alcune informazioni utili per saperne di più sul commercio ambulante.
Licenza di commercio ambulante: come ottenerla?
L’attività del commercio ambulante è disciplinata dagli articoli 27 ss. del D.Lgs. n. 114/98: la legge stabilisce alcuni principi generali e lascia alle singole Regioni il dettaglio. Per commercio ambulante si intende un’attività di vendita merci effettuata su aree di pubblica proprietà. Per avere la possibilità di vendere su aree pubbliche è necessaria un’autorizzazione da parte del Comune.
Questa potrà essere di due tipologie a seconda che l’attività di commercio ambulante sia svolta su posteggio fisso o in forma itinerante:
- licenza per il commercio ambulante con sede fissa;
- licenza per il commercio ambulante in forma itinerante.
La prima viene rilasciata dal Comune competente ed è concessa per un preciso giorno in un certo mercato o fiera e dà il diritto al commerciante di avere un posto fisso in un mercato per la durata di dieci anni. Questo tipo di autorizzazione permette di esercitare la vendita ambulante nella Regione di competenza e di partecipare a fiere in tutta Italia.
La seconda viene anch’essa rilasciata dal Comune e permette al richiedente l’esercizio in forma itinerante in tutto il territorio nazionale, nelle fiere, nei mercati, sui posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati dai titolari.
L’autorizzazione è gratuita: è stata abolita sia la tassa di rilascio che quella di rinnovo. Una volta ottenuta l’autorizzazione occorre chiedere l’apertura della Partita Iva all’Agenzia delle Entrate e deve essere effettuata l’iscrizione presso la Camera di Commercio competente.
La richiesta della licenza per l’attività di commercio ambulante può essere esercitata sia dalle ditte individuali che dalle società di persone, ma anche dalle società di capitali e dalle cooperative.
Autorizzazione commercio itinerante: quali sono i settori esclusi?
Il commercio ambulante permette di acquistare diversi tipi di articoli, tra cui:
- abbigliamento;
- prodotti per la casa;
- calzature;
- fiori;
- generi alimentari.
Per quanto riguarda la vendita di generi alimentari, oltre a dover possedere i requisiti morali e soggettivi previsti dalla legge, bisognerà rispettare la normativa di settore che impone di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio nel settore alimentare (d.lgs. n. 59/2010). Inoltre, sarà necessaria l’autorizzazione sanitaria che deve essere richiesta presso l’ufficio di igiene del Comune nel quale si effettua l’attività di commercio ambulante.
- Ci sono alcuni settori che sono esclusi e che, quindi, non possono esercitare la vendita sulle aree pubbliche:
- coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio;
gli agricoltori i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei prodotti agricoli. I soggetti devono essere in possesso di documentazione probante la SCIA e devono rispettare la normativa igienico-sanitaria;
coloro che si occupano della vendita di gioielli, superalcolici e armi.
Commercio ambulante: le sanzioni
Se si esercita il commercio ambulante senza l’autorizzazione necessaria o fuori dal territorio previsto dall’autorizzazione stessa, si è puniti con la sanzione amministrativa, che va da € 2.582,28 a € 15.493,71, e con la confisca delle attrezzature e della merce.
In casi di particolare gravità o recidiva (che ricorre qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione), il Comune può decidere di sospendere l’autorizzazione al commercio ambulante.
Quindi, il commercio ambulante è una tipologia di commercio particolare che permette di avere la possibilità di vendere prodotti su aree pubbliche. Ma che, come per le altre modalità di vendita, ha normative stringenti che devono essere rispettate per evitare di incorrere in sanzioni.
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Pubblicato da
Redazione EasyCassa
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